SWAP E DERIVATI: LA CASSAZIONE SENTENZIA

Altro passo in avanti della Giurisprudenza di legittimità, sul concetto di "operatore qualificato". Tutti gli swap stipulati da imprese, perchè venduti dalle banche come una sorta di "assicurazione sull'oscillazione dei tassi", prevedono la sottoscrizione della clausola relativa la profilo di "operatore qualificato". Tale clausola consente alle banche, una forte limitazione di responsabilità. La Cassazione con Sentenza n.12138 del 26.5.2009 sulla rilevanza e l'efficacia della dichiarazione relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, ne ha precisato i termini. La natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Quindi dovrà essere provato dall'imprenditore, che la Banca era al corrente (vuoi per conoscenza diretta della storia finanziaria della ditta, vuoi per altre circostanze) della divergenza tra la situazione reale e quella dichiarata.
In questo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamante da questa percepito per rate di swap.
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